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Soffiare nell'alcoltest: supermulta per chi finge di non farcela

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Soffiare nell'alcoltest: fingi di non farcela? Super-multa
Lo ha detto la Cassazione: configura il rifiuto di sottoporsi al test etilometrico l'espirazione insufficiente "dolosa"


La Cassazione penale, sezione quarta, con sentenza del 6 marzo 2014, numero 10925, fissa un principio importante: configura il rifiuto di sottoporsi al test etilometrico l'espirazione insufficiente "dolosa". In termini semplici, se un automobilista finge di non riuscire a soffiare nell'apparecchio, scatta una super-multa di 1.500 euro. La stessa prevista per il rifiuto di sottoporsi al test etilometrico. Se fingi di non farcela, o se ti rifiuti di soffiare, nulla cambia: la maxi-sanzione euro è inevitabile. A norma dell'articolo 186 comma 7 del Codice della strada, chi si rifiuta di sottoporsi alla prova dell'alcoltest (etilometro) è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con le pene di cui al comma 2, lettera c): come se fosse ubriaco, con un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (il limite è di mezzo grammo). Ovvero con l'ammenda di 1.500 euro, e l'arresto da sei mesi a un anno. Inoltre la condanna comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.


ECCO CHE COSA ERA ACCADUTO - Il Tribunale di Mantova, con sentenza 28/9/2011, aveva assolto M.K. dal reato di guida in stato alterato da alcol. La Corte d'appello di Brescia, investita dall'impugnazione del locale Procuratore generale, con sentenza del 28/1/2013, confermò la sentenza. Avverso quest'ultima sentenza il Procuratore generale di Brescia ricorreva per Cassazione, denunziando la grave illogicità e contraddittorietà della sentenza. Il test spirometrico aveva dato risultati integranti l'ipotesi contravvenzionale in esame (1,28 e 1,35 g/l) e perfettamente compatibili con le conoscenze di settore riguardanti la curva etilica: "Del tutto illogicamente la Corte territoriale aveva creduto di escludere la sussistenza della prova concernente il grado dello stato alcolico per la ragione che la macchina aveva segnalato il volume insufficiente delle espirazioni effettuate dall'imputato. Una tale conclusione, infatti, era da ritenersi incompatibile con la constatazione che lo strumento, nonostante che il M. avesse soffiato flebilmente nel previsto apparato, era stato ben in condizione di analizzare il dato, indicando il tasso alcolico riscontrato, così validando la prova. Ciò peraltro compatibilmente con le istruzioni che corredavano lo strumento. Inoltre, la Corte bresciana era incorsa in palese contraddizione mostrando di condividere l'orientamento interpretativo maturato in sede di legittimità, secondo il quale, ricorrendone i presupposti, lo stato d'ebbrezza penalmente rilevante può ricavarsi anche per via sintomatica e, allo stesso tempo, negando che la doppia conferma strumentale fosse inidonea ad affermare un tale stato".


RICORSO FONDATO - Secondo la Cassazione, il ricorso è fondato. La quantità di aria insufflata all'interno della macchina dipende da un atto volontario del soggetto, con la conseguenza che ove il medesimo abbia volutamente ridotto al minimo l'espirazione, al fine di boicottare o, comunque, falsare la verifica, in assenza di una accertata patologia determinante l'insufficiente prova spirometrica, e lo strumento non sia stato posto in grado d'indicare la percentuale alcolica presente nell'organismo, sarebbe gioco forza reputare integrata l'ipotesi di reato di cui al comma 7 dell'articolo 186: la super-multa. Dove, poi, come nel caso in esame, nonostante l'insufficiente espirazione, sia stato possibile procedere al test, con risultati, peraltro, del tutto coerenti, non v'è alcuna logica ragione per negarne l'attendibilità. In via generale, è un test facilissimo, quindi se qualche automobilista non ce la fa, è probabile che abbia parecchio alcol nel sangue, e che stia facendo il furbetto. Analogamente, deve essere condannato l'automobilista che si rifiuti di sottoporsi al test alcolemico, essendo irrilevante il fatto che lo stesso si renda disponibile ad effettuarlo in un momento successivo.


(...omissis...)


copia integrale del testo si può trovare al seguente link:
http://www.sicurauto.it/sentenze-e-leggi-cds/news/soffiare-nellalcoltest-fingi-di-non-farcela-super-multa.html


(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)