Somministrazione e vendita di alcol nelle ore notturne: istruzioni per l'uso...non per l'abuso!
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di Gianluca Fazzolari (Consigliere Nazionale Asaps e Ispettore Capo Polizia Stradale)
Attraverso l'art. 54, comma 1 lett. a) e b), della legge 29 luglio 2010, n.120 "Disposizioni in materia di sicurezza
stradale", il legislatore ha apportato sostanziali quanto significative modifiche alla disciplina della somministrazione e
vendita di alcool nelle ore notturne, andando a riformulare interi passaggi dell'art. 6 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, inasprendo il regime sanzionatorio che, per i casi più
gravi di recidiva alla seconda violazione nel biennio, possono giungere a prevedere oltre ad una salatissima sanzione
amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 20.000 Euro, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività per un periodo da sette a trenta giorni. Tali modifiche, ad eccezione del precetto di cui al comma 2-quater di
cui appresso si dirà, sono puntualmente entrate in vigore dal 13 agosto 2010, ma vediamo nella sua interezza le peculiarità
legislative racchiuse nel "nuovo" articolato.
I titolari ed i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dall'art. 86, comma 1 e 2, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, compresi gli esercizi ove
si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché
chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone
fisiche, da enti o da associazioni, a norma del novellato comma 2, dell'art. 6 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, salvo che sia diversamente disposto dal Questore della provincia in
considerazione di particolari esigenze di sicurezza, hanno l'obbligo, e quindi non la facoltà, di interrompere la vendita e
la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3.00 antimeridiane, con il divieto di riprenderla nelle
tre ore successive.
Per quanto concerne, invece, gli esercizi così detti di vicinato di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, a norma del neo comma 2-bis contemplato dalla norma in parola,
i titolari ed i gestori, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di
sicurezza, hanno l'obbligo di interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle
ore 6.00.
Ma non solo, il legislatore della scorsa estate ha anche inteso disciplinare, forse sulla scia di qualche fine settimana
trascorso in riviera, obblighi ed adempimenti in capo ai titolari ed ai gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza
di cui al già citato art. 86, comma 1 e 2, T.U.L.P.S. che, a norma del comma 2-quinquies, nel rispetto della normativa
vigente in materia e dei regolamenti e delle ordinanze comunali, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane
particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i
giorni della settimana, a patto che ciò non avvenga prima delle ore 17 e non si protragga oltre le ore 20.00, fatte salve le
autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago nelle ore serali e notturne.
Fin qui tutto bene, alcune perplessità ci assalgono laddove al comma 2-ter del nuovo dispositivo di legge, in un testo
licenziato con la denominazione di "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", i divieti di cui fino ad ora abbiamo
argomentato (art. 6, commi 2 e 2-bis) non troveranno applicazione alcuna in ordine alla vendita ed alla somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16
agosto, ma anche per ciò che concerne quanto si è appena detto per chi gestisce stabilimenti balneari e affini; ma l'Italia
si sa è un paese godereccio... e allora...
Giungiamo quindi al tanto atteso contenuto del comma 2-quater, la cui entra in vigore è ormai prossima, e dal quale si evince
che i titolari ed i gestori degli esercizi interessati, che proseguano l'attività oltre le ore 24.00, hanno il dovere di
mettere a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di
alcool, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, che deve essere
collocato presso almeno un'uscita del locale parimenti, all'entrata ed all'uscita dei locali in argomento devono essere
esposte apposite tabelle riproducenti:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso
alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
Ciò detto, corre l'obbligo di puntualizzare che ormai è questione di giorni, se non addirittura di ore!, circa l'entrata in
vigore delle disposizioni previste dal neo introdotto comma 2-quater, infatti, così come stabilito dall' art. 54, comma 2,
della legge 120/2010, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, la
disposizioni in argomento troverà piena applicazione a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore
della cita legge, ossia dal 13 novembre 2010! Gestore avvisato...