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News di Alcologia

Somministrazione e vendita di alcol nelle ore notturne: istruzioni per l'uso...non per l'abuso!

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di Gianluca Fazzolari (Consigliere Nazionale Asaps e Ispettore Capo Polizia Stradale)
Attraverso l'art. 54, comma 1 lett. a) e b), della legge 29 luglio 2010, n.120 "Disposizioni in materia di sicurezza

stradale", il legislatore ha apportato sostanziali quanto significative modifiche alla disciplina della somministrazione e

vendita di alcool nelle ore notturne, andando a riformulare interi passaggi dell'art. 6 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, inasprendo il regime sanzionatorio che, per i casi più

gravi di recidiva alla seconda violazione nel biennio, possono giungere a prevedere oltre ad una salatissima sanzione

amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 20.000 Euro, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio

dell'attività per un periodo da sette a trenta giorni. Tali modifiche, ad eccezione del precetto di cui al comma 2-quater di

cui appresso si dirà, sono puntualmente entrate in vigore dal 13 agosto 2010, ma vediamo nella sua interezza le peculiarità

legislative racchiuse nel "nuovo" articolato.
I titolari ed i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dall'art. 86, comma 1 e 2, del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, compresi gli esercizi ove

si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché

chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone

fisiche, da enti o da associazioni, a norma del novellato comma 2, dell'art. 6 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito,

con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, salvo che sia diversamente disposto dal Questore della provincia in

considerazione di particolari esigenze di sicurezza, hanno l'obbligo, e quindi non la facoltà, di interrompere la vendita e

la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3.00 antimeridiane, con il divieto di riprenderla nelle

tre ore successive.
Per quanto concerne, invece, gli esercizi così detti di vicinato di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, a norma del neo comma 2-bis contemplato dalla norma in parola,

i titolari ed i gestori, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di

sicurezza, hanno l'obbligo di interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle

ore 6.00.
Ma non solo, il legislatore della scorsa estate ha anche inteso disciplinare, forse sulla scia di qualche fine settimana

trascorso in riviera, obblighi ed adempimenti in capo ai titolari ed ai gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza

di cui al già citato art. 86, comma 1 e 2, T.U.L.P.S. che, a norma del comma 2-quinquies, nel rispetto della normativa

vigente in materia e dei regolamenti e delle ordinanze comunali, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane

particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i

giorni della settimana, a patto che ciò non avvenga prima delle ore 17 e non si protragga oltre le ore 20.00, fatte salve le

autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago nelle ore serali e notturne.
Fin qui tutto bene, alcune perplessità ci assalgono laddove al comma 2-ter del nuovo dispositivo di legge, in un testo

licenziato con la denominazione di "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", i divieti di cui fino ad ora abbiamo

argomentato (art. 6, commi 2 e 2-bis) non troveranno applicazione alcuna in ordine alla vendita ed alla somministrazione di

bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16

agosto, ma anche per ciò che concerne quanto si è appena detto per chi gestisce stabilimenti balneari e affini; ma l'Italia

si sa è un paese godereccio... e allora...
Giungiamo quindi al tanto atteso contenuto del comma 2-quater, la cui entra in vigore è ormai prossima, e dal quale si evince

che i titolari ed i gestori degli esercizi interessati, che proseguano l'attività oltre le ore 24.00, hanno il dovere di

mettere a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di

alcool, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, che deve essere

collocato presso almeno un'uscita del locale parimenti, all'entrata ed all'uscita dei locali in argomento devono essere

esposte apposite tabelle riproducenti:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso

alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
Ciò detto, corre l'obbligo di puntualizzare che ormai è questione di giorni, se non addirittura di ore!, circa l'entrata in

vigore delle disposizioni previste dal neo introdotto comma 2-quater, infatti, così come stabilito dall' art. 54, comma 2,

della legge 120/2010, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, la

disposizioni in argomento troverà piena applicazione a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore

della cita legge, ossia dal 13 novembre 2010! Gestore avvisato...