Temperatura sotto zero, alcoltest non attendibile: può succedere
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TRENTO - Il freddo pungente potrebbe «salvarvi» la patente se avete ecceduto nei brindisi (il rischio di mettere a
repentaglio la vita propria e altrui, però, rimane). E non perché con l'abbassarsi della colonnina di mercurio si innalzi il
limite fissato dalla legge o a fronte di «deroghe» per riscaldare l'organismo intirizzito dalle temperature polari con una
grappa o un brulè. Ma perché l'accertamento condotto con l'etilometro potrebbe essere ritenuto non attendibile quando la
temperatura è sotto zero, essendo l'apparecchio omologato per funzionare tra gli 0° e i 40°. E così un cittadino ha ottenuto
dal giudice di pace di Borgo Valsugana l'annullamento del provvedimento di sospensione della patente per un periodo di sei
mesi. Una sentenza che, nel freddo trentino, potrebbe aprire le porte a molti ricorsi. Il caso risale al 20 dicembre 2009. È
l'1.58 quando l'uomo viene fermato a Levico, in Corso centrale, per un normale controllo condotto da una pattuglia dei
carabinieri. Scatta l'accertamento di rito ed il conducente viene sottoposto all'alcoltest, che accerta una valore superiore
allo 0.50 fissato dalla legge, ovvero 0.89 milligrammi per litro.
Uno sforamento confermato da entrambe le prove. Scatta la denuncia per guida in stato di ebbrezza e l'uomo si ritrova con la
patente sospesa per sei mesi. Un provvedimento che, attraverso il legale, ha impugnato davanti al giudice di pace di Borgo
Valsugana, contestando proprio la fondatezza dell'accertamento del tasso alcolico. L'etilometro utilizzato dai militari -
viene ricostruito nella sentenza - funziona alla temperatura di esercizio oscillante fra gli 0° e i 40°. Questo in conformità
con quanto dispone la normativa - il decreto ministeriale del 22 maggio 1990, numero 196 - relativa al «Regolamento recante
individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza». Al punto 6.2.2 vengono
riportati in particolare i valori di riferimento ed i valori estremi delle condizioni di funzionamento assegnate da
considerare per le prove sono i seguenti: alla voce temperatura si trova appunto una «forbice» da 0° a 40°. Il ricorrente ha
prodotto in aula la documentazione relativa alle temperature registrate quel giorno a Levico che, al momento
dell'accertamento, oscillava tra i -8,1 e il -15, a seconda delle diverse stazioni di rilevamento meteo. Fra le due e le tre
di notte, in particolare, in paese la colonnina sarebbe scesa a -10°.
Per questo il giudice di pace ha rilevato che l'accertamento eseguito con l'etilometro, «in presenza di una temperatura
d'esercizio al di fuori dei parametri di cui al dm 196/90 debba ritenersi non fornire rilievi fidefacenti in quanto condotti
al di fuori dell'omologazione dell'apparecchio». Insomma, l'etilometro non sarebbe affidabile in queste condizioni di gelo e
il valore registrato non costituirebbe «prova certa ai fini dell'accertamento». Il provvedimento di sospensione della patente
è stato dunque ritenuto «illegittimo», non essendo in questo caso fornita una prova sufficiente della sussistenza di «fondati
elementi di una evidente responsabilità».