Ubriachi alla guida: caos interpretativo sulla confisca dell'auto
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L'intenzione era lodevole: inasprire pene e sanzioni per chi guida ubriaco mettendo a rischio la vita degli altri. Ma la nuova norma del Codice della strada, l'art. 186, è scritta male, e il paradosso è che basta sottrarsi all'alcol test per evitare la confisca della vettura.
La Corte di Cassazione (stessa sezione, la IV) ha dato due interpretazioni diverse del comma 2 e del comma 7 dell'art. 186, e adesso dovrà riunirsi a sezioni unite - l'udienza è fissata il 25 febbraio prossimo - per sciogliere la matassa. Da ultimo, a sollevare il caso davanti al Tribunale di Macerata, che gli ha dato ragione, è stato l'avvocato Giampaolo Cicconi, difensore di un uomo, Fernando O., sorpreso il 23 dicembre scorso dai carabinieri a guidare ubriaco la Fiat Punto della compagna Rosella Z., lungo la Statale 256 a Matelica (Macerata).
Il conducente si era rifiutato di sottoporsi all'etilometro (con successivo procedimento penale e ritiro della patente), ma il Tribunale maceratese ha disposto la restituzione della vettura, confiscata con la convalida del Gip, alla proprietaria.
Una decisione adottata in forza all'ordinanza n. 44640 del 27 ottobre 2009 della Cassazione, secondo la quale se un soggetto non vuole rischiare il sequestro immediato dell'automezzo basta che eviti l'alocoltest. La confisca infatti è considerata una sanzione amministrativa accessoria, e non misura di sicurezza patrimoniale.
Ma cinque mesi prima, il 13 maggio 2009, la stessa quarta sezione avesse firmato un'ordinanza di contenuto opposto, che sancisce la confisca penale del veicolo per chi si rifiuta di sottoporsi al test.
Il Tribunale di Macerata (presidente Alessandro Iacoboni) ha fatto proprie le argomentazioni di Cicconi e le previsioni dell'ordinanza di ottobre, pur in attesa del pronunciamento delle sezioni unite della Cassazione.