"Ubriachi in moto? Non si può revocare la patente auto"
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Sentenza choc della Suprema Corte: la patente di guida automobilistica non può essere sospesa se si guida in stato di ubriachezza un motociclo
Roma - Per la legge non vale la proprietà transitiva. A ribadirlo, e ad alimentare la voglia di ricorso per infrazioni "estese", una sentenza della corte di Cassazione: la patente di guida automobilistica non può essere sospesa nel caso in cui una persona guidi in stato di ubriachezza un motociclo per il quale non sia prevista la guida con la patente.
Restituita la patente a motociclista ubriaco La suprema corte, infatti, ha dato ragione al ricorso di un automobilista sardo, G.M., al quale come sanzione amministrativa accessoria era stata applicata la sospensione della patente di guida per un anno dopo che era stato sorpreso, dalle forze dell'ordine, a guidare in stato di ebbrezza alcolica un motorino. Restituendo la patente di guida a G.M., la Cassazione afferma che: "Il giudice penale non può applicare la sospensione della patente di guida in caso di contravvenzione per guida in stato di ebbrezza alcolica commessa da chi conduce veicoli per la cui guida non sia richiesta la patente di guida, dato che non sussiste in tal caso alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l'abuso dell'autorizzazione amministrativa, in conseguenza del quale va applicata la sanzione accessoria".