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Ubriaco provoca un incidente? L'ebbrezza è da valutare...

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Ubriaco provoca un incidente? L'ebbrezza è da valutare
Se l'ebbrezza non ha un ruolo attivo nell'incidente, l'ubriaco non risponde al 100% dei danni causati dal sinistro. Così il Tribunale di Roma
Un guidatore ubriaco può anche non essere responsabile dell'incidente al 100%, purché dimostri che l'ebbrezza non ha avuto un ruolo del tutto attivo nella dinamica del sinistro. Deve provare che le sue cause sono da cercare anche altrove, non solo nell'ebbrezza. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, sezione dodicesima, con sentenza 59844 del 19 ottobre 2011.
CONCORSO DI COLPA - La decisione dei giudici di Roma è molto articolata e complessa. In sintesi, un guidatore che aveva abusato di alcolici, nel 2008 aveva sfondato con un veicolo la vetrina di un negozio della capitale. Lo schianto era avvenuto dopo un impatto con un altro mezzo il cui conducente, a sua volta, stava commettendo un'infrazione (eccesso di velocità). Il titolare dell'esercizio commerciale aveva chiesto i danni all'uomo (positivo all'etilometro dei Carabinieri): 40 mila euro circa. Ma il Tribunale ha accolto solo in parte la richiesta di risarcimento. Il motivo? Secondo i giudici, c'è stato un concorso di colpa fra l'uomo ubriaco e l'altro conducente, che correva troppo.
MENO CAPACE? - Sentiamo il Tribunale sullo stato d'ebbrezza del guidatore: «Non emerge che l'ebbrezza abbia avuto un ruolo attivo concausale nella dinamica del sinistro». Bisogna solo capire «se l'ebbrezza ha contribuito in concreto nella causazione del sinistro in termini di manovra di guida improvvida o azzardata compiuta in stato di minorata capacità di percezione spazio-temporale».
IN PUNTA DI DIRITTO - Ma c'è di più. Secondo il Tribunale «va ancora rilevato in via preliminare che il mero fatto dello "stato di ebbrezza"

acclarato con l'etilometro in dotazione ai c.c. nei confronti dell'A. non conduce perciò solo alla attribuzione a suo carico della

responsabilità nella causazione del sinistro in questione; ciò perché significherebbe sanzionare "un modo d'essere", un "tipo di autore" di

stampo soggettivistico tipico dei regimi dittatoriali ma bandito dal nostro ordinamento costituzionale e democratico vigente; ancora una

volta detta ebbrezza costituisce certamente ipotesi di illecito amministrativo e penale e come tale farà il suo corso».
ALLA FINE... - Il guidatore ubriaco è stato ritenuto responsabile solo in parte dei danni al negozio (un concorso di colpa suddiviso grosso

modo a metà) e dovrà pagare la sanzione prevista dal Codice della Strada. Ricordiamo che la multa base dell'art. 186 del Codice della strada

riguarda chi viene "pizzicato" con un tasso superiore a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue e non superiore a 0,8 grammi: la sola

sanzione amministrativa è di 500 euro. Con il crescere dei grammi, le pene s'insaspriscono per tassi alcolemici più elevati. Invece, per i

neopatentati (chi ha la licenza di guida da meno di tre anni) e per gli autisti prefessionali (per esempio, i camionisti), c'è la tolleranza

zero: non possono bere neppure un goccio d'alcol prima di guidare.


(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)