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Uso di alcol sul posto di lavoro e licenziamento per giusta causa

Uso di alcol sul posto di lavoro e licenziamento per giusta causa

Uso di alcol sul posto di lavoro e licenziamento per giusta causa


L’assunzione sporadica non è giusta causa di licenziamento da parte del datore di lavoro.

L’elenco delle norme di riferimento in materia è riportato in calce:

Da una lettura delle norme riportate in calce si evince che sul datore di lavoro incombe un obbligo di sorveglianza, un divieto di somministrazione di alcol sul posto di lavoro, un obbligo di allontanare, a suo insindacabile giudizio, il lavoratore che abbia assunto alcol dalla mansione a rischio per sé o per gli altri, che non appaia in grado di assolvere in sicurezza i suoi compiti.

Pertanto, il datore che assegna compiti delicati a un lavoratore troppo spesso ubriaco viola la legge e si espone a possibili conseguenze sanzionatorie, anche di natura penale . Tenuto conto che per le attività lavorative ad elevato rischio vige il divieto di assunzione/somministrazione di bevande alcoliche; ai lavoratori che svolgono tali attività è consentito bere alcolici al di fuori dell’orario di lavoro, ma il loro tasso di alcol nel sangue durante il lavoro deve risultare pari a ‘zero’.

La Cassazione parte dalla premessa che il lavoratore spesso ubriaco mette a rischio la propria persona, poiché l’abuso di alcolici limita la sua capacità di comprendere e prevenire i pericoli e attenua i riflessi. Ciò determina un rischio aggiuntivo sia per sé stesso, sia per i colleghi che in gruppo prestano la propria opera. Per cui, al fine di evitare ciò, laddove non riesca a convincere il lavoratore a Cassazione un episodio isolato non può giustificare la sanzione estrema del licenziamento. È necessario che la condotta sia ripetuta o abituale perché costituisca giusta causa di licenziamento (il singolo episodio, infatti, non è di per sé inteso come violazione disciplinare). In tal senso Cassazione sez. lav. 10.09.2010, n. 19361, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore al quale era stato contestato in ben 12 occasioni lo stato di ebrezza sul posto di lavoro.

In precedenza, per Cassazione, Sez. lav., 26/05/2001, n. 7192, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, la dipendenza da alcool non è di per sé motivo sufficiente a far venire meno la fiducia del datore di lavoro, essendo necessario accertare di volta in volta la condotta del dipendente, nella concretezza dello svolgimento del rapporto, così come per ogni altro lavoratore, alla stregua degli ordinari criteri stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo, al fine di valutare la legittimità o meno della sanzione irrogata (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla Cassazione, aveva ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad un dipendente bancario, avendo accertato che il provvedimento non era stato adottato per il fatto in sé della patologia da cui questi era affetto, ma per taluni comportamenti particolarmente gravi dello stesso dipendente che, ancorché favoriti dal suo stato psichico, avevano comportato discredito e disordine anche nei confronti della clientela).

Cassazione, Sez. lav., 13/02/1997, n. 1314 aveva affermato anche che, nel rapporto di lavoro subordinato, l’assenza dal servizio e l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione della medesima non possono costituire giustificato motivo soggettivo di licenziamento quando sono dovute, non già a stati episodici di ubriachezza, bensì a un danno cerebrale, costituente l’esito della prolungata assunzione dell’alcol e dei suoi effetti tossici, poiché in tal caso si verificano le condizioni impeditive dell’adempimento tipiche della malattia. Nella specie, la consulenza tecnica svolta nel giudizio di merito aveva accertato che nel lavoratore si era determinato uno stato di alterazione psichica e di rallentamento dei processi cognitivi, prodromici dell’insorgenza della cosiddetta demenza alcolica.

 

Elenco delle norme

I) l’articolo 15 della l. 30.03 2001 n. 125 del (legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati), che al comma 1 recita: “Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

II) il Provvedimento 16.03.2006 della Conferenza Stato-Regioni, che nell’allegato 1 individua le attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero:

1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (art. 8 del R.D. 09.01.1927, e succ. mod.);

b) conduzione di generatori di vapore (d.m. 01.03. 1974);

c) attività di fochino (art. 27 del D.P.R. 09.03.1956, n. 302);

d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del R.D. 06.05. 1940, n. 635);

e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del D.P.R. 23.04.2001, n. 290);

(...omissis...)

copia integrale del testo si può trovare al seguente link: https://www.filodiritto.com/articoli/2018/03/uso-di-alcol-sul-posto-di-lavoro-e-licenziamento-per-giusta-causa.html

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)