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Vendita e somministrazione di alcolici ai minori: come si è arrivati alla legge che ne sancisce il divieto

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ALCOL: ANCORA ALCUNE CONSIDERAZIONI


Non solo la vendita ma anche la somministrazione di alcol ai minori di 18 anni è vietata. Lo si evince dalla lettura del parere della II Commissione permanente (giustizia) della Camera alla L. n. 189/2012 di "Conversione in legge del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"


Insomma, vendita o somministrazione sono soltanto sinonimi. Ed il loro significato non va confuso con quello proprio contenuto rispettivamente nel D.Lgs. n. 114/1998 per la vendita, o nella L. n. 287/1991 per la somministrazione. Perché una cosa è l'utilizzo di un termine giuridico altra è il significato comune del termine. Insomma le legge "comunica" al destinatario del provvedimento le prescrizioni che devono essere rispettate e per farlo nel modo migliore dei modi, a volte è necessario utilizzare termini comuni e non giuridici. Di conseguenza, al prestatore si rivolge utilizzando un termine nel suo significato giuridico. Mentre quando si rivolge all'utente, o al cittadino in genere, lo fa utilizzando il termine nel suo significato comune.
Potrebbe essere questo il senso logico dal quale partire per chiarire in termini sostanziali le novità contenute nella recente legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (decreto salute) e relative al divieto alla vendita di alcol ai minori di 18 anni.


I lavori preparatori della legge

Trattando la questione della vendita e della somministrazione degli alcolici ai minori di 16 o 18 anni è, comunque, evidente che qualche problema si è posto se, anche chi scrive, nel precedente articolo di PL.COM (n. 42/2012) era stata evidenziata l'incongruenza dell'utilizzo del termine "vendita" da parte del legislatore, dopo che il Ministero dell'Interno aveva chiarito che nel termine "somministrazione" utilizzato dal codice penale, vi era inclusa anche la vendita.
Sta di fatto che, alla luce del necessario approfondimento che, di volta in volta, accompagna l'entrata in vigore delle nuove leggi, dalla lettura dei lavori preparatori è emersa un'interpretazione (peraltro autentica) che fornisce una chiave di lettura decisamente coerente con il quadro normativo preesistente.
La Commissione giustizia della Camera (II commissione), infatti, come emerge dalla lettura dello schema del disegno di legge, ha rilevato che "il comma 3-bis dell'articolo 7 è diretto a introdurre nella L. 30 marzo 2001, n. 125, il divieto di vendita di bevande alcoliche a minori, stabilendo che a chiunque venda bevande alcoliche ai minori di anni diciotto si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro e che se il fatto sia commesso più di una volta si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la sospensione per tre mesi dell'attività." Relativamente a tale disposizione, la Commissione ha osservato peraltro che "il testo non risulta coordinato con il primo comma dell'articolo 689 del codice penale, che punisce con la pena dell'arresto fino ad un anno chiunque somministri in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche ad un minore di anni 16, per cui appare necessario introdurre nella nuova fattispecie sanzionatoria amministrativa la clausola «salvo che il fatto non costituisca reato», risultando in tal modo una disciplina sanzionatoria articolata che prevede la sanzione penale nel caso di vendita di sostanze alcoliche ai minori di anni sedici e la sanzione amministrativa per la vendita ai minori compresi tra gli anni sedici e gli anni diciotto". Peraltro, osserva ancora la Commissione, "al fine di meglio coordinare le sanzioni penali ed amministrative sarebbe opportuno introdurre all'articolo 689 del codice penale un comma corrispondente all'illecito amministrativo previsto dal testo in esame nel caso in cui il fatto sia commesso più di una volta".
Osservazione quest'ultima che è stata recepita e, quindi, inserita la relativa disposizione all'interno dell'articolo 689 c.p., nel senso che, oggi, la prima violazione relativa alla vendita di alcol ai minori dei 16 anni è punita penalmente, mentre la vendita ai minori tra i 16 e 18 anni è punita con la sanzione amministrativa. La reiterazione, di conseguenza, per la vendita (in senso lato) ai minori di anni 16 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro e con la sospensione dell'attività per tre mesi. Se la vendita, invece, riguarda i giovani la cui età è compresa tra i 16 e 18 anni la relativa sanzione è decisamente più contenuta. Perché la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 14-bis della L. 30 marzo 2001, n. 125, introdotta con la medesima legge di conversione del decreto Balduzzi va da 500 a 2.000 euro oltre, anche in questo caso, la sospensione dell'attività per tre mesi.


Marilisa Bombi


(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)