Bullismo e cyberbullismo: proposte di interventi e contrasto al fenomeno
Bullismo e cyberbullismo, proposte di interventi e contrasto al fenomeno
Cos’è il cyberbullismo
Pertanto, il termine “Cyberbullismo” (cyberbullying nella letteratura anglofona) indica “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (v. art.1, c. 2, l. 71/2017).
Per cyberbullismo si intendono, inoltre, la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione on line attraverso la rete internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni audio o video o altri contenuti multimediali, effettuate allo scopo di offendere l’onore, il decoro e la reputazione di una o più vittime, nonché il furto di identità e la sostituzione di persona operati mediante mezzi informatici e la rete telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali, ovvero di pubblicare informazioni lesive dell’onore, del decoro e della reputazione della vittima2 .
La legge 71/2017 si presenta con un approccio inclusivo e invita diversi soggetti a sviluppare una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, secondo una prospettiva di intervento educativo e mai punitivo, prevedendo all’art. 3 l’istituzione di un Tavolo di lavoro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinato dal MIUR, con il compito di redigere un piano di azione integrato e realizzare un sistema di raccolta di dati per il monitoraggio, avvalendosi anche della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni e delle altre Forze di polizia.
Tale piano sarà integrato con un codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo a cui dovranno attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e tutti gli altri operatori della rete Internet; con il predetto codice sarà istituito un comitato di monitoraggio con il compito di definire gli standard per l’istanza di oscuramento di cui all’articolo 2, comma 1, della Legge 71/20173.
Il Piano dovrà stabilire, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del cyberbullismo con il coinvolgimento dei servizi socio-educativi territoriali, in sinergia con le scuole, anche attraverso periodiche campagne informative, di prevenzione e di sensibilizzazione avvalendosi dei media, degli organi di comunicazione, di stampa e di enti privati.
Il testo prevede inoltre al comma 3 un “codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo“, a cui dovranno fare riferimento gli operatori. Tale indicazione dovrà dettare gli standard su cui conformare i protocolli d’azione di siti e network, affinché siano chiari a tutti i paradigmi da rispettare per rimanere all’interno dei paletti istituiti da questa nuova normativa. Per alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni si rinvia a quanto riportato nell’ art. 167 del Codice sulla privacy, Decreto legislativo 196 del 2003. La condotta consiste nel “trattare illecitamente” dati personali. Definizione questa che rinvia, a sua volta, all’ art. 4, co. 1, lett. A, del Codice della privacy, “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”.
Per configurare l’antigiuridicità/illiceità di tali operazioni sarà necessario provare la violazione di specifiche disposizioni di legge extrapenale, previste, per l’appunto, dal Codice della privacy ed, espressamente, richiamate dall’art. 1674. In questa sede è opportuno citare l’art. 3, della “Dichiarazione dei diritti di internet”, secondo il quale “l’uso consapevole di Internet è fondamentale garanzia per lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva, il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla rete tra attori economici, istituzioni e cittadini, la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui”. Le ultime disposizioni normative non introducono nuove fattispecie di reato, in quanto le condotte inquadrabili all’interno del fenomeno possono sostanziarsi in diverse tipologie di illeciti che trovano già riscontro nella previsione penalistica ( v. il reato di diffamazione ex art. 595, comma 3 cp, l’istigazione e aiuto al suicidio ex art. 580 cp, la minaccia ex art. 612 cp, gli atti persecutori ex art. 612-bis cp, l’accesso abusivo a un sistema informatico e telematico ex art. 615-ter cp, ex art. 660 cp, etc.). Intento del legislatore sembra piuttosto quello di dare un assetto sistematico ed organico alle iniziative di prevenzione e di educazione valorizzando il protagonismo della scuola5. Per una completa trattazione dell’argomento de quo, bisogna fare un breve cenno all’evento chiave che ci porta a questo tipo di analisi: il bullismo.
Forme di bullismo
Con il termine «bullismo» si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l’orientamento sessuale, l’opinione politica, l’aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima”.
Le forme più tipiche del bullismo sono:
- Intenzionalità: cioè il fatto che il bullo metta in atto premeditatamente dei comportamenti aggressivi con lo scopo di offendere l’altro o di arrecargli danno.
- Persistenza: sebbene anche un singolo episodio possa essere considerato una forma di bullismo, l’interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.
- Asimmetria di potere: si tratta di una relazione fondata sull’instabilità e sulla disuguaglianza di forza tra il bullo che agisce, che spesso è più forte o sostenuto da un gruppo di compagni, e la vittima che non è in grado di difendersi.
- Tipologie diverse con cui si manifesta: nonostante spesso si pensi al bullismo fisico, dobbiamo ricordare che il comportamento d’attacco può essere perpetrato anche con modalità verbali di tipo diretto (offese e minacce) e con modalità di tipo psicologico e indirette (esclusione e diffamazione).
- Natura sociale del fenomeno: l’episodio di bullismo avviene frequentemente alla presenza di altri compagni, spettatori o complici, che possono assumere un ruolo di rinforzo del comportamento del bullo oppure sostenere e legittimare il suo operato.
Inoltre, capita che alcuni ragazzi assumono, a seconda delle situazioni, il ruolo di bulli e di vittime di loro coetanei. Questi ragazzi sono stati definiti “vittime provocatori” o “bully-vittime”. Essi sperimentano una vasta gamma di problemi che richiedono un supporto intensivo maggiore, che va al di là del loro semplice collocamento tra la categoria dei bulli o delle vittime. Il bullismo infine può essere considerato in un continuum da forme lievi di aggressione a comportamenti di vera e propria violenza fisica e psicologica.
(...omissis...)
copia integrale del testo si può trovare al seguente link:
https://www.diritto.it/bullismo-cyberbullismo-proposte-interventi-contrasto-al-fenomeno/
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.cufrad.it)