Fumo: in vigore in tutta Europa le nuove norme
FUMO: IN VIGORE IN TUTTA EUROPA LE NUOVE NORME
Il recepimento della Direttiva europea prevede l’introduzione sulle confezioni di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua delle “avvertenze combinate” relative alla salute: testo, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo. Limitazioni anche per le sigarette elettroniche.
Dal 20 maggio 2016 entrano in vigore in tutta Europa le norme della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. L’Italia ha recepito la Direttiva con 5 mesi di anticipo con il Decreto Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016. Dopo la Legge 3 del 16 gennaio 2003 (art. 51) “Tutela della salute dei non fumatori”, si tratta del principale intervento normativo in materia di tabacco degli ultimi anni.
Obiettivo principale della Direttiva europea e del decreto è assicurare un elevato livello di protezione della salute dissuadendo i consumatori (in particolare i giovani) dall’acquisto e dal consumo di prodotti contenenti tabacco e nicotina.
Il recepimento della direttiva europea sui prodotti del tabacco prevede l’introduzione sulle confezioni di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua delle “avvertenze combinate” relative alla salute: testo, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo. Le avvertenze occuperanno il 65% del fronte e del retro delle confezioni e dell’eventuale imballaggio esterno.
Il recepimento prevede inoltre il divieto di additivi che rendono più “attrattivo” e “più nocivo” il prodotto del tabacco (come caffeina, vitamine, coloranti delle emissioni, nonché additivi che facilitino l’inalazione o l’assorbimento di nicotina e che abbiano proprietà cancerogene, mutageniche o tossiche), l’abolizione dei pacchetti da 10 sigarette e delle confezioni di tabacco da arrotolare contenenti meno di 30 grammi di tabacco, il divieto di utilizzare nell’etichettatura elementi promozionali e fuorvianti, come riferimenti a benefici per la salute o per lo stile di vita, ad un gusto o un odore, il divieto di apporre sulle etichette informazioni relative al contenuto di catrame, nicotina o monossido di carbonio, ritenute ingannevoli per il consumatore che, nel confronto tra più prodotti, tende a preferire quello con minori quantità di tali sostanze, ritenendolo meno nocivo.
(...omissis...)
copia integrale del testo si può trovare al seguente link: http://www.cesda.net/?p=10372
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)